INTERNET PUO' ESSERE MEZZO DI DIFFAMAZIONE?
MYSPACE ITALIA E FACEBOOK PROTEGGONO?
SI PUO' PROCEDERE ANCHE CONTRO DI LORO.
COME E COSA FARE?
altri 'contributi' sul 'danno risarcibile' e sulla privacy
1)1. La nozione di danno risarcibile. 2. Le componenti del danno ex art. 1223 c.c.: danno emergente e lucro cessante. 2.1. La chance: perdita di un’occasione o occasione persa? 2.1.1 La tesi (eziologica) della chance come lucro cessante. 2.1.2. La tesi (ontologica) della chance come danno emergente. 2.3.3. Conseguenze ai fini dell’an del risarcimento. 2.1.4. Criteri per il quantum del risarcimento: il c.d. ‘coefficiente di riduzione’. 2.1.5. Casistica giurisprudenziale in tema di chance. 2.1.5.1 Un caso particolare: la chance applicata all’attività della P.A. 2.1.5.2. Il danno da mancata promozione: differenze con la chance.
2)Gli elementi della diffamazione a mezzo Internet
Il terzo comma dell'articolo 595 c.p contempla la diffamazione online come circostanza aggravante della diffamazione perché realizzata tramite internet che viene considerato un mezzo di pubblicità, perchè idoneo e sufficiente a trasmettere un messaggio diffamatorio a una pluralità di soggetti. Perchè il reato si realizzi è richiesta la presenza necessaria e contemporanea dei seguenti elementi: l'offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione di tale messaggio a più persone e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere (c.d. dolo generico).
L'offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile
La reputazione è l'interesse tutelato da parte del legislatore e viene intesa come quella stima di cui l'individuo gode in seno alla società per le caratteristiche che gli sono proprie. Per ledere la reputazione quindi sono necessarie espressioni non vere, offensive, denigratorie o espressioni dubitative, insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, se per il modo con cui sono dette fanno sorgere nel lettore un plausibile convincimento sull'effettiva rispondenza a verità dei fatti falsi narrati. La vittima oggetto della diffamazione deve essere invece una persona determinata o determinabile. L'individuazione dell'effettivo destinatario dell'offesa è condizione essenziale ed imprescindibile per attribuire all'offesa una rilevanza giuridico-penale.
3) TESTO UNICO PRIVACY approvato il 27/06/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004. Abrogate le leggi e i decreti precedenti.
Il Codice riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della “giurisprudenza” del Garante e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.
4) sono state effettuate calunnie e molestie su minore!
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