domenica 28 giugno 2009

Critica della (di una certa) cultura critica

In risposta e reazione all'articolo:

Il poeta che mette una nota in ogni verso
di Camillo Langone

presente su ilGiornale.it:

http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=360207&START=0&2col=

Ho sempre sospettato che l’ostilità dei poeti moderni contro i cantautori non sia dovuta solo ai guadagni (molto diversi, perfino in questi tempi di crisi discografica) ma anche alla loro incapacità di governare il verso. Non mi riferisco a Valduga o Zanzotto o Conte, che la metrica la conoscono benissimo, ma a quelle migliaia (o milioni?) di poetastri che danno lavoro alle tipografie e alle giurie dei premi letterari delle stazioni termali. Tutti quanti fautori del cosiddetto verso libero, siccome è più facile andare a capo quando se ne ha voglia piuttosto che quando lo impone l’endecasillabo.

Camillo Langone


*

Per sbaragliare il campo da qualunque fraintendimento e lasciare quindi libero spazio ai pregiudizi in materia che sono alla base dell’articolo di cui all’estratto qui sopra, premetto subito di essere uno di quei milioni di poetastri che danno lavoro (strapagato, me lo si consenta, ché pare si stia parlando di un fastidio, piuttosto) alle tipografie e alle giurie dei premi letterari - magari non delle stazioni termali, ma davvero poco importa, credo. Chiarito questo punto fondamentale ci tengo a dire, sentendomi chiamato in causa, che non nutro alcuna ostilità contro i cantautori, anzi, tutt’altro, e il mio curriculum “poetico” (per chi volesse informarsi prima di voler fare informazione) parla per me, ne è l’evidenza più lampante, oserei dire lapalissiana. Ritengo inoltre di poterlo dire anche di tutti gli altri milioni di miei colleghi senza tema di smentita, ne conosco davvero la maggior parte. Siamo fra i primi e più accaniti fan dei cantautori, partecipiamo ai loro concerti, compriamo i loro cd, ci facciamo ispirare dalla loro musica e dalle loro parole, anche. A giudicare dagli esempi riportati nell’articolo in questione, sembrerebbero in vero più i poeti che i poetastri a nutrire questa ostilità, ma Camillo Langone dice apertamente di non riferirsi a loro e allora a chi? Di chi si sta parlando? O meglio, di che si sta parlando? Fraintendimenti, pregiudizi, stereotipi, grande grandissima confusione (poesia? musica? canzone? poeti? parolieri? autori?), si parla senza conoscenza di causa. Peccato. Si preferisce offendere, denigrare, insinuare, alludere, sottintendere, suggestionare. Peccato. Peccato perché chi parla non sa e farebbe meglio a documentarsi prima o a tacere, peccato perché chi non sa e legge, pensando di documentarsi, non solo viene lasciato nella più totale ignoranza in materia, ma pure lo si confonde con fals(at)e informazioni. I poetastri non saprebbero governare il verso? Che sciocchezza. La metrica la conosciamo proprio tutti, è materia di studio, così come la matematica e saper contare fino a undici è davvero un minimo patrimonio appannaggio di chiunque. Scegliere di non utilizzarla, limitatamente alla versificazione, o di modificarne gli standard o di utilizzarla a proprio piacimento non è quindi sintomo di incapacità, ma consapevole volontà di farne un uso proprio, personale, creativo. Ciò che dovrebbe qualificare un poeta o poetastro che sia è anche l’invenzione di un nuovo linguaggio, ma come si pretende si possa farlo quando le inderogabili premesse al poetare sarebbero il mantenimento dello status quo ante, pena la non poeticità del testo stesso? Che poi noi si sia tutti fautori del verso libero è pure questo ancora tutto da dimostrare, ma certo, se la poesia non la si legge, come si potrebbe saperlo che ci sono poetastri che utilizzano il verso codificato dalla metrica? E che pure il verso libero lo è? Ebbene sì, sorpresa! Nel catalogo dei versi utilizzabili, esiste pure il verso libero che ha pari dignità di un endecasillabo o di un settenario, tanto per fare solo due esempi cari alla poesia italiana. E comunque, e poi chiudo, non è la metrica che impone nulla al poeta, semmai è l’esatto contrario, è il poeta che impone alla metrica la sua poesia, la metrica della sua poesia. Ricordo che la metrica è venuta dopo la poesia, che la metrica è la codificazione successiva, a posteriori, della poesia, che questa codificazione sia poi divenuta per antonomasia(?) il soggetto e non più l’oggetto della poesia - come ahimé succede a ogni codificazione di qualsivoglia natura che senza eccezione alcuna prenda il sopravvento sulla sua materia, diventandola a sua volta, invece di rimanerne uno strumento da utilizzare - è un malcostume che andrebbe denunciato e non avallato. Se devo dirla tutta, leggendo questo articolo, più che l’ostilità dei poetastri nei confronti dei cantautori, rilevo per l’ennesima volta l’ostilità della cultura, nei confronti della cultura stessa, che preferisce farsi la guerra piuttosto che portarla all’ignoranza, in cui poi inevitabilmente si trasforma a sua volta, ahinoi.

Fabio Barcellandi, poetastro orgoglioso.

sabato 27 giugno 2009

BEPPE COSTA SCEGLIE: INTERNET MEZZO DI DIFFAMAZIONE?

INTERNET PUO' ESSERE MEZZO DI DIFFAMAZIONE?

MYSPACE ITALIA E FACEBOOK PROTEGGONO?
SI PUO' PROCEDERE ANCHE CONTRO DI LORO.
COME E COSA FARE?

altri 'contributi' sul 'danno risarcibile' e sulla privacy



1)1. La nozione di danno risarcibile. 2. Le componenti del danno ex art. 1223 c.c.: danno emergente e lucro cessante. 2.1. La chance: perdita di un’occasione o occasione persa? 2.1.1 La tesi (eziologica) della chance come lucro cessante. 2.1.2. La tesi (ontologica) della chance come danno emergente. 2.3.3. Conseguenze ai fini dell’an del risarcimento. 2.1.4. Criteri per il quantum del risarcimento: il c.d. ‘coefficiente di riduzione’. 2.1.5. Casistica giurisprudenziale in tema di chance. 2.1.5.1 Un caso particolare: la chance applicata all’attività della P.A. 2.1.5.2. Il danno da mancata promozione: differenze con la chance.



2)Gli elementi della diffamazione a mezzo Internet

Il terzo comma dell'articolo 595 c.p contempla la diffamazione online come circostanza aggravante della diffamazione perché realizzata tramite internet che viene considerato un mezzo di pubblicità, perchè idoneo e sufficiente a trasmettere un messaggio diffamatorio a una pluralità di soggetti. Perchè il reato si realizzi è richiesta la presenza necessaria e contemporanea dei seguenti elementi: l'offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione di tale messaggio a più persone e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere (c.d. dolo generico).



L'offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile

La reputazione è l'interesse tutelato da parte del legislatore e viene intesa come quella stima di cui l'individuo gode in seno alla società per le caratteristiche che gli sono proprie. Per ledere la reputazione quindi sono necessarie espressioni non vere, offensive, denigratorie o espressioni dubitative, insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, se per il modo con cui sono dette fanno sorgere nel lettore un plausibile convincimento sull'effettiva rispondenza a verità dei fatti falsi narrati. La vittima oggetto della diffamazione deve essere invece una persona determinata o determinabile. L'individuazione dell'effettivo destinatario dell'offesa è condizione essenziale ed imprescindibile per attribuire all'offesa una rilevanza giuridico-penale.


3) TESTO UNICO PRIVACY approvato il 27/06/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004. Abrogate le leggi e i decreti precedenti.

Il Codice riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della “giurisprudenza” del Garante e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.

4) sono state effettuate calunnie e molestie su minore!

venerdì 26 giugno 2009

beppe costa sceglie: Parco della cellulosa

Affinché non chiuda ai bambini, alle famiglie, in un quartiere che si avvia alla distruzione con l'insana cementificazione



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mercoledì 24 giugno 2009

BEPPE COSTA SCEGLIE: INTERNET MEZZO DI DIFFAMAZIONE?

INTERNET PUO' ESSERE MEZZO DI DIFFAMAZIONE?

MYSPACE ITALIA E FACEBOOK PROTEGGONO?
SI PUO' PROCEDERE ANCHE CONTRO DI LORO.
COME E COSA FARE?

E se il diffamato abbia ricevuto di continuo dai diffamanti messaggi (anche notturni) dappertutto, in cellulari, in posta elettronica, unite a successive lettere di ricatto. Anche il ricatto è protetto?
Se viste da diverse persone, queste, a loro volta, possono essere accusate di complicità!
Infine è possibile esibire il traffico telefonico
come prova?


Gli elementi della diffamazione a mezzo Internet
Il terzo comma dell'articolo 595 c.p contempla la diffamazione online come circostanza aggravante della diffamazione perché realizzata tramite internet che viene considerato un mezzo di pubblicità, perchè idoneo e sufficiente a trasmettere un messaggio diffamatorio a una pluralità di soggetti. Perchè il reato si realizzi è richiesta la presenza necessaria e contemporanea dei seguenti elementi: l'offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione di tale messaggio a più persone e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere (c.d. dolo generico).
L'offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile
La reputazione è l'interesse tutelato da parte del legislatore e viene intesa come quella stima di cui l'individuo gode in seno alla società per le caratteristiche che gli sono proprie. Per ledere la reputazione quindi sono necessarie espressioni non vere, offensive, denigratorie o espressioni dubitative, insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, se per il modo con cui sono dette fanno sorgere nel lettore un plausibile convincimento sull'effettiva rispondenza a verità dei fatti falsi narrati. La vittima oggetto della diffamazione deve essere invece una persona determinata o determinabile. L'individuazione dell'effettivo destinatario dell'offesa è condizione essenziale ed imprescindibile per attribuire all'offesa una rilevanza giuridico-penale.

La comunicazione di tale messaggio a più persone
La diffamazione è un reato istantaneo che si consuma con la "comunicazione a più persone". Trattandosi ad esempio di un forum, tale elemento si realizza con il postare il proprio messaggio e si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Cass. pen. Sez. V, 21/06/2006, n. 25875). Da sottolineare come si configuri anche nel caso in cui la board non fosse pubblica ma richiedesse una registrazione per leggere i messaggi.
La volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere
Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico nei delitti di diffamazione, non è necessaria l'intenzione di offendere la reputazione della persona, ma basta la volontà di utilizzare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere. Come è facile notare questo tipo di atteggiamento, direttamente rilevabile in base alle frasi e al significato delle parole oggetto di diffamazione, è uno degli elementi che permette di tracciare il limite tra diritto di critica, tutelato ampiamente dalla libertà di pensiero, e la disciplina delittuosa

Libertà di pensiero e responsabilità penale
L'articolo 21 della Costituzione dispone che "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" ma tale diritto incontra dei limiti specifici qualora l'opinione espressa giunga a ledere l'altrui onore e reputazione. Quindi il diritto di critica e la libertà di opinione non possono essere equivocate con la libertà d'insulto, di offesa, di diffamazione dell'altra persona. Un principio costante della giurisprudenza è che la critica, per quanto forte e spregiudicata possa essere, non debba mai diventare insulto, dileggio, disprezzo della persona.
Qualora ciò avvenga non si è più in presenza di una critica ma di una diffamazione! Per ciò che riguarda l'imputabilità non dimentichiamoci che la responsabilità penale è personale, pertanto l'hosting provider che consente agli utenti di accedere ad un newsgroup non può essere ritenuto responsabile per i messaggi che passano attraverso i propri elaboratori. Ciò in quanto il provider si limita a mettere a disposizione degli utenti lo "spazio virtuale" dell'area di discussione e non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli interventi che vi vengono man mano inseriti (Trib. Lucca, 20/08/2007). Allo stesso modo il gestore del forum sarà, caso mai, responsabile solo della negligenza di controllo oppure per la mancata rimozione del commento denigratorio, dopo che gli sia stato fatto notare ed esso sia realmente offensivo.

Diversamente la giurisprudenza ha avuto modo di individuare anche il confine tra critica e diffamazione che emerge dal rispetto di principi quali la continenza espositiva, la verità e la pertinenza dell'informazione. Pertanto, l'autore di messaggi su forum o newsgroup che con i suoi commenti critichi prodotti o servizi, utilizzando un linguaggio educato, non denigratorio o insinuante senza la volontà e la consapevolezza di offendere, non potrà temere nessun tipo di azione legale rientrando la sua condotta nelle libertà di espressione e di critica garantite dal dettato costituzionale.