…sono
arrivati i dati dell’emisfero sud, è la rubrica più seguita sotto la linea
dell’equatore….una nuova puntata de…
“Il Circo
Barnum” !!!
Duole solo pensarlo, ma non siamo mai usciti dal ventennio, non si avverte il senso di cesura da quell’esperienza, nel migliore dei casi siamo passati dal “fascismo” al “fascismo dell’antifascismo”.
Possiamo
osservarlo in questo mondo capovolto in cui la sinistra plaude guerre e
limitazioni delle libertà come non ci fosse un domani. Gerarchi e podestà, di
qualsiasi colore, affollano i media, le istituzioni.
Tutti col
Fez in testa a spiegare a noi selvaggi perché e per come è mandando armi in
Ucraina che si lavora per la pace, per la democrazia.
Nel
frattempo 500.000 ragazzi hanno lasciato la loro giovinezza sul campo di
battaglia, milioni gli sfollati, decine di migliaia i mutilati e si veleggia
verso il terzo conflitto mondiale.
Venendo alla nostra Corte costituzionale.
Il prof.
Sinagra (trovate sotto il video), ci racconta il suo punto di vista, e torna
lì, sulla mai avvenuta emancipazione dal ventennio.
La Corte è
stata chiamata in causa dalla Regione Sicilia et altri in merito alla
costituzionalità dei provvedimenti del governo in materia Covid, a partire
dall’obbligo al siero benedetto.
Poche
settimane addietro si è espressa con tre sentenze in cui ha avallato tutti gli
atti degli esecutivi Conte e Draghi.
https://olympus.uniurb.it/.../consiglio_giustizia...)
Per
“coprire” gli scellerati provvedimenti, vedi Green Pass, obbligo etc… ha dovuto
sconfessare trent’anni di giurisprudenza, ovvero trent’anni di sentenze che
hanno stabilito un principio; non è consentito attentare alla salute della
persona con la motivazione che è il mezzo per tutelare la comunità.
La sentenza
n. 258 del 1994 ha chiarito che le leggi che prevedono l'obbligatorietà delle
vaccinazioni sono compatibili con l'art. 32 della Costituzione, a patto che :
a) "il
trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute
di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri,
giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse
della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione
dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto
fondamentale”;
b) vi sia
"la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di
colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la
loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento
sanitario e, pertanto, tollerabili";
c) nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato;
Vediamo nel
dettaglio.
Secondo la
Corte lo stato può imporre un trattamento sanitario qualora vengano rispettate
tutte e tre le condizioni elencate.
I sieri
arrivati sul furgoncino Algida e distribuiti in spiaggia, secondo EMA, i CDC
americani, la stessa AIFA, diverse sentenze della nostra magistratura, possono
causare gravi danni, fino al decesso.
Trattandosi
di sperimentazione, la frase “previsione che esso non incida negativamente
sullo stato di salute” del punto b) non può essere rispettata.
Sentenza n.
307 del 1990:
La Corte
costituzionale ha affermato che il rilievo dalla Costituzione attribuito alla
salute in quanto interesse della collettività, se è normalmente idoneo da solo
"a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che
inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto
fondamentale", cioè a escludere la facoltà di sottrarsi alla misura
obbligatoria (si veda, altresì la sentenza n. 258 del 1994), non lo è invece
quando possano derivare conseguenze dannose per il diritto individuale alla
salute.
Ora, con le ultime sentenze, la Corte ha affermato un nuovo principio.
https://www.quotidianosanita.it/governo-e.../articolo.php...
Lo Stato può obbligare chiunque ad un trattamento sanitario, anche se sperimentale, anche se pericoloso, anche se potenziale causa di gravi danni o decesso.
Magari, come
abbiamo visto in questi tre anni, suffragando l’obbligatorietà con numeri e
dati alterati, o parziali.
La Corte,
per queste ultime sentenze, invoca la scienza ed entra nel merito su quanto
avvenuto.
Ovvero, apre
la strada ai sacrifici umani.
Fino a ieri
l’orientamento era che “nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare
la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri”.
Oggi, la
Corte ci ha trasformato in cannibali.
Per
orientarci in questa materia, che richiede del tempo per esser approfondita,
compresa, chiediamo aiuto a Ginevra Cerrini Feroni, ordinario di diritto
costituzionale, nonché vicepresidente dell’Autorità garante per la privacy, qui
in una recente intervista :
D : Gli atti
dell’inchiesta della Procura di Bergamo disvelano criticità sulle modalità di
gestione dell’emergenza pandemica all’inizio del 2020. Ma vi sono aspetti forse
ancora più gravi connessi alla seconda fase. Mi riferisco al green pass ed agli
obblighi vaccinali.
R : «Da
sempre i vaccini sono divisivi. Toccano, anzitutto, l’individuo e la sua
integrità fisica. Quanto più di “proprio” si possa immaginare. Non è un caso
che la loro introduzione per via legislativa, già ben prima dell’esplosione della
pandemia da Covid-19, abbia determinato diffuse reazioni sociali. Acuitesi con
l’istituzione dell’obbligo vaccinale accompagnato da sanzioni e oneri
accessori».
D : Assieme
a suoi eminenti colleghi, parlerete lunedì all’Università degli studi di Milano
di «obblighi di vaccinazione davanti alla Corte costituzionale». Sarà presente
pure il vicepresidente Nicolò Zanon.
R : «Nel mio
intervento svilupperò il tema delle conseguenze del mancato assolvimento
dell’obbligo vaccinale».
D . Come
diceva prima, non una novità nel nostro ordinamento…
R : «In
generale no. Rilevante, tuttavia, il modo in cui questo è stato declinato in
tempi di pandemia. In una prima fase gli obblighi vaccinali si sono
materializzati come “gentili”, attraverso il green pass, con tanto di sanzioni
non qualificate come tali, ma comunque assai pregiudizievoli per gli
interessati. Non meno delle sanzioni vere e proprie successivamente emerse con
l’imposizione dell’obbligo vaccinale. Qui le conseguenze sono state veramente
pesanti».
D : La compressione
delle libertà individuali è stata una costante in tempi di pandemia un po’
ovunque. Del resto, lo strumento del green pass è stato concepito in sede
europea.
R : «Da
giurista, mi permetta una digressione. Il green pass viene istituito col Regolamento
Ue 2021/953 del 14 giugno 2021. L’obiettivo era quello di armonizzare e
garantire la libera circolazione delle persone all’interno dell’Ue in coerenza
coi valori fondanti di quest’ultima. L’attestazione dell’avvenuta vaccinazione
contro il Covid-19 (o comunque il risultato negativo a un test molecolare o
antigenico rapido, oppure la certificazione della guarigione) avevano lo scopo
di impedire agli Stati membri di imporre arbitrariamente quarantene
obbligatorie o ulteriori test a chi fosse in possesso della certificazione. A
ben vedere, dunque, il legislatore europeo mirava proprio ad impedire che
fossero attuate restrizioni al diritto di circolazione con interventi
incoerenti o frammentari».
D : La
normativa europea è stata disattesa ?
R :
«L’esatta portata dell’intervento europeo era chiarita già in premessa con il
“considerando 36” ove si afferma la necessità di “evitare la discriminazione
diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate”. Si sottolinea
addirittura che il possesso della certificazione “non dovrebbe costituire una
condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per
l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee
aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto”. Infine,
si affermava in maniera netta che il regolamento non poteva essere interpretato
nel senso di istituire un obbligo ad essere vaccinati. È evidente come l’intera
architettura di questa vincolante premessa sia stata stravolta dalla regolamentazione
interna italiana».
D : Poi
arriva la tanto contestata sentenza in materia di obbligo vaccinale da parte
della Corte costituzionale.
R : «Sia
detto con il rispetto che si deve ad un organo come la Corte costituzionale. Ma
delle ultime sentenze mi colpisce principalmente il fatto che viene scardinata
una consolidata giurisprudenza in merito alle conseguenze del vaccino; che
prima di quest’ultima pronuncia la suprema Corte prescriveva dovessero essere
tollerabili in caso di imposizione dell’obbligo. Il concetto della
tollerabilità delle conseguenze del vaccino è stato di fatto eliminato. È una
decisione molto forte e decisamente censurabile. Giudico irragionevole e assai
pericolosa l’apertura alla legittimità costituzionale anche degli obblighi
vaccinali che possano comportare effetti pregiudizievoli “intollerabili” per
chi si sottoponga ai vaccini. La nostra Carta prescrive che la legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal “rispetto della persona umana” proprio
con riferimento ai trattamenti sanitari obbligatori. Elemento che non è stato
dalla Corte debitamente valorizzato. È così forte l’incidenza sull’individuo e
la sua vita che impone di chiedersi se tutto ciò sia coerente con il principio
personalistico di cui all’articolo 2 della Costituzione. E la risposta segue di
conseguenza».
D : Per non
parlare delle ricadute in materia di lavoro…
R : «Tema
esplosivo anche perché unito alla previsione che il non vaccinato non abbia
neppure diritto al sostentamento di un assegno alimentare. Cosa quest’ultima
prevista anche in presenza di gravissimi procedimenti disciplinari che portano
alla sospensione dal lavoro. Decisamente criticabile la motivazione secondo cui
il lavoratore non vaccinato possa comunque rendere la sua decisione reversibile
adeguandosi alla sottoposizione al trattamento. Il lavoro è l’asse portante
della nostra Costituzione repubblicana ed è, soprattutto, l’elemento
qualificante della dignità dell’uomo. Come non valutare la portata devastante
nella vita dei lavoratori e delle loro famiglie, dall’essere sospesi dal
servizio senza compenso alcuno e venendo addirittura esclusa l’erogazione di
assegni alimentari volti a garantire un minimo vitale? Colpisce la freddezza
del ragionamento sotteso. Difficile non scorgere, dietro tanto rigore, una
volontà punitiva».
D : La
sanzione di 100 euro comminata alle persone con oltre 50 anni appare nel
complesso sopportabile?
R : «Si è
voluto introdurre una specifica sanzione per chi si sottrae all’obbligo
vaccinale; come a voler stigmatizzare l’illecito commesso e additare la
colpevolezza dei non vaccinati. È una misura di forte valenza simbolica che
dimostra e rinforza la precisa volontà di punire e additare alla pubblica
opinione la colpa di chi non ha adempiuto. Il non vaccinato per scelta deve essere
additato; deve avere uno stigma collettivo e quindi deve essere colpito».
D : Per non
parlare del coinvolgimento dell’Agenzia delle entrate nel processo
sanzionatorio…
R : «Il legislatore, probabilmente consapevole della difficoltà, individua una formulazione di compromesso scrivendo che la sanzione è comminata dal ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate…e quindi finire con tutte le questioni attinenti alla privacy. Come Autorità, sulla base delle competenze a noi assegnate, siamo riusciti a fare introdurre misure di mitigazione a tutela della riservatezza dei dati personali senza fare mai mancare la nostra critica costruttiva all’apparato normativo approvato dal Parlamento».
La questione
è ben più grave delle misurate, per quanto pesantissime, parole della Feroni.
Ce lo spiega
Olga Milanese, avvocato e giurista :
«…non
troviamo pericoloso che la Corte Costituzionale, anziché verificare la
conformità delle norme sull’obbligo vaccinale alla Costituzione, si sia invece
cimentata in una tortuosa valutazione della conformità di quelle norme alla
“scienza del momento” ?
La Consulta ha dismesso le vesti di organo deputato alla tutela della Costituzione per trasformarsi in una “Corte garante della Scienza Suprema”: è questa la definizione che meglio descrive il ruolo e la funzione che si è ritagliata. Compito della Corte era vagliare il rispetto dei diritti umani da parte del legislatore; invece, nella sentenza n.14, la Consulta ha scritto che la sua decisione deve fondarsi su “l’adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili”: questo non soltanto è un errore, è proprio un orrore giuridico. Nelle sentenze sono citati alcuni precedenti della Corte che però erano giunti ad altre conclusioni. È molto grave che la Corte ribadisca che la discrezionalità del legislatore debba “essere esercitata alla luce delle condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte”. La gravità di quest’avallo da parte della Consulta è senza precedenti, e certamente non è degna di un Paese civile e democratico. La Corte ha stravolto il pur chiaro contenuto letterale dell’articolo 32: la nostra Repubblica deve, appunto, tutelare il “diritto” dell’individuo alla salute e l’“interesse” della collettività, non viceversa! Un “interesse”, pubblico o privato che sia, non può mai acquisire una rilevanza tale da sovrastare un diritto, come invece è successo. “Diritto” e “interesse” non sono equiparabili, il primo dovrebbe sempre prevalere, come spiegarono i Padri Costituenti. C’è una gerarchia tra i due riferimenti, come è ben spiegato nella chiosa finale dell’articolo 32, in cui si specifica che “in nessun caso l’obbligo sanitario può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Bisogna che i cittadini conoscano e rispettino la loro Costituzione. Nell’articolo 2 si chiarisce che i diritti inviolabili appartengono all’uomo per nascita e non perché concessi, o negati, da una norma. Tant’è che la Costituzione non si limita a riconoscerli, ma li “garantisce”: se venissero soltanto “riconosciuti”, non sarebbero che un riflesso dei poteri dello Stato. La Corte ha individuato le “prove” della congruità delle decisioni del governo nelle giustificazioni che lo stesso governo ha fornito a sé stesso, cimentandosi in valutazioni politiche che non le sarebbero consentite».
Il combinato
disposto che deriva dall’impostazione delle ultime sentenze della Corte
Costituzionale, e dal tentativo di dare all’OMS pieni poteri in materia di
pandemie, rischia di portarci quanto prima in uno scenario ben peggiore di
quello che abbiamo vissuto in questi tre anni.
Leggiamo
nella bozza del trattato pandemico in discussione in questi giorni :
Ma allo stesso tempo gli stati aderenti si impegnano a riconoscere «il ruolo centrale dell’Oms, quale autorità di indirizzo e coordinamento del lavoro sanitario internazionale, nella prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie», nonché nel «generare prove scientifiche»
https://lanuovabq.it/.../trattato-pandemico-resta-il-nodo...
Se al
prossimo “virus di laboratorio” l’OMS darà indicazioni di vaccinare il pianeta,
troverà una sponda già pronta nel nuovo corso della giurisprudenza
costituzionale.
Una nota
positiva vogliamo lasciarla.
Un giudice
ordinario, nell’applicare la legge, anche davanti al giudizio sulla validità
dei sieri e dell’obbligo espresso dalla Corte (cosa abnorme ma tant’è), non è
tenuto ad adeguarsi alle valutazioni della Corte stessa.
Ed è quel
che è successo pochi giorni addietro a Napol :
Su questo fatto il giudice adotta “una pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425” e la motivazione è che “L’inoffensività della condotta discende in particolare dal rilevo che l’ingresso in caserma dell’imputato – soggetto non vaccinato e quindi sprovvisto di green pass – non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di greenpass”
https://www.maurizioblondet.it/la-magistratura-militare.../
Sotto trovate un’intervista video al Prof. Sinagra, farà anche lui luce su questa deriva presa dalla Corte, e lo farà a modo suo, possiamo dire…senza giri di parole.
https://rumble.com/v2abhbe-quattro-chiacchiere-con-il...