Dal “fascismo” al “fascismo dell’antifascismo” di Marcello Aslan

 

…sono arrivati i dati dell’emisfero sud, è la rubrica più seguita sotto la linea dell’equatore….una nuova puntata de…

“Il Circo Barnum” !!!

Duole solo pensarlo, ma non siamo mai usciti dal ventennio, non si avverte il senso di cesura da quell’esperienza, nel migliore dei casi siamo passati dal “fascismo” al “fascismo dell’antifascismo”.

Possiamo osservarlo in questo mondo capovolto in cui la sinistra plaude guerre e limitazioni delle libertà come non ci fosse un domani. Gerarchi e podestà, di qualsiasi colore, affollano i media, le istituzioni.

Tutti col Fez in testa a spiegare a noi selvaggi perché e per come è mandando armi in Ucraina che si lavora per la pace, per la democrazia.

Nel frattempo 500.000 ragazzi hanno lasciato la loro giovinezza sul campo di battaglia, milioni gli sfollati, decine di migliaia i mutilati e si veleggia verso il terzo conflitto mondiale.



Venendo alla nostra Corte costituzionale.

Il prof. Sinagra (trovate sotto il video), ci racconta il suo punto di vista, e torna lì, sulla mai avvenuta emancipazione dal ventennio.

La Corte è stata chiamata in causa dalla Regione Sicilia et altri in merito alla costituzionalità dei provvedimenti del governo in materia Covid, a partire dall’obbligo al siero benedetto.

Poche settimane addietro si è espressa con tre sentenze in cui ha avallato tutti gli atti degli esecutivi Conte e Draghi.

 (Questa l’ordinanza Regione Sicilia vs Corte Costituzionale:

https://olympus.uniurb.it/.../consiglio_giustizia...)

Per “coprire” gli scellerati provvedimenti, vedi Green Pass, obbligo etc… ha dovuto sconfessare trent’anni di giurisprudenza, ovvero trent’anni di sentenze che hanno stabilito un principio; non è consentito attentare alla salute della persona con la motivazione che è il mezzo per tutelare la comunità.

La sentenza n. 258 del 1994 ha chiarito che le leggi che prevedono l'obbligatorietà delle vaccinazioni sono compatibili con l'art. 32 della Costituzione, a patto che :

a) "il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”;

b) vi sia "la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili";

c) nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato;

Vediamo nel dettaglio.

Secondo la Corte lo stato può imporre un trattamento sanitario qualora vengano rispettate tutte e tre le condizioni elencate.

I sieri arrivati sul furgoncino Algida e distribuiti in spiaggia, secondo EMA, i CDC americani, la stessa AIFA, diverse sentenze della nostra magistratura, possono causare gravi danni, fino al decesso.

Trattandosi di sperimentazione, la frase “previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute” del punto b) non può essere rispettata.

Sentenza n. 307 del 1990:

La Corte costituzionale ha affermato che il rilievo dalla Costituzione attribuito alla salute in quanto interesse della collettività, se è normalmente idoneo da solo "a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale", cioè a escludere la facoltà di sottrarsi alla misura obbligatoria (si veda, altresì la sentenza n. 258 del 1994), non lo è invece quando possano derivare conseguenze dannose per il diritto individuale alla salute.

Ora, con le ultime sentenze, la Corte ha affermato un nuovo principio.

https://www.quotidianosanita.it/governo-e.../articolo.php...

Lo Stato può obbligare chiunque ad un trattamento sanitario, anche se sperimentale, anche se pericoloso, anche se potenziale causa di gravi danni o decesso.

Magari, come abbiamo visto in questi tre anni, suffragando l’obbligatorietà con numeri e dati alterati, o parziali.

La Corte, per queste ultime sentenze, invoca la scienza ed entra nel merito su quanto avvenuto.

Ovvero, apre la strada ai sacrifici umani.

Fino a ieri l’orientamento era che “nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri”.

Oggi, la Corte ci ha trasformato in cannibali.


Per orientarci in questa materia, che richiede del tempo per esser approfondita, compresa, chiediamo aiuto a Ginevra Cerrini Feroni, ordinario di diritto costituzionale, nonché vicepresidente dell’Autorità garante per la privacy, qui in una recente intervista :

D : Gli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo disvelano criticità sulle modalità di gestione dell’emergenza pandemica all’inizio del 2020. Ma vi sono aspetti forse ancora più gravi connessi alla seconda fase. Mi riferisco al green pass ed agli obblighi vaccinali.

R : «Da sempre i vaccini sono divisivi. Toccano, anzitutto, l’individuo e la sua integrità fisica. Quanto più di “proprio” si possa immaginare. Non è un caso che la loro introduzione per via legislativa, già ben prima dell’esplosione della pandemia da Covid-19, abbia determinato diffuse reazioni sociali. Acuitesi con l’istituzione dell’obbligo vaccinale accompagnato da sanzioni e oneri accessori».

D : Assieme a suoi eminenti colleghi, parlerete lunedì all’Università degli studi di Milano di «obblighi di vaccinazione davanti alla Corte costituzionale». Sarà presente pure il vicepresidente Nicolò Zanon.

R : «Nel mio intervento svilupperò il tema delle conseguenze del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale».

D . Come diceva prima, non una novità nel nostro ordinamento…

R : «In generale no. Rilevante, tuttavia, il modo in cui questo è stato declinato in tempi di pandemia. In una prima fase gli obblighi vaccinali si sono materializzati come “gentili”, attraverso il green pass, con tanto di sanzioni non qualificate come tali, ma comunque assai pregiudizievoli per gli interessati. Non meno delle sanzioni vere e proprie successivamente emerse con l’imposizione dell’obbligo vaccinale. Qui le conseguenze sono state veramente pesanti».

D : La compressione delle libertà individuali è stata una costante in tempi di pandemia un po’ ovunque. Del resto, lo strumento del green pass è stato concepito in sede europea.

R : «Da giurista, mi permetta una digressione. Il green pass viene istituito col Regolamento Ue 2021/953 del 14 giugno 2021. L’obiettivo era quello di armonizzare e garantire la libera circolazione delle persone all’interno dell’Ue in coerenza coi valori fondanti di quest’ultima. L’attestazione dell’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 (o comunque il risultato negativo a un test molecolare o antigenico rapido, oppure la certificazione della guarigione) avevano lo scopo di impedire agli Stati membri di imporre arbitrariamente quarantene obbligatorie o ulteriori test a chi fosse in possesso della certificazione. A ben vedere, dunque, il legislatore europeo mirava proprio ad impedire che fossero attuate restrizioni al diritto di circolazione con interventi incoerenti o frammentari».

D : La normativa europea è stata disattesa ?

R : «L’esatta portata dell’intervento europeo era chiarita già in premessa con il “considerando 36” ove si afferma la necessità di “evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate”. Si sottolinea addirittura che il possesso della certificazione “non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto”. Infine, si affermava in maniera netta che il regolamento non poteva essere interpretato nel senso di istituire un obbligo ad essere vaccinati. È evidente come l’intera architettura di questa vincolante premessa sia stata stravolta dalla regolamentazione interna italiana».

D : Poi arriva la tanto contestata sentenza in materia di obbligo vaccinale da parte della Corte costituzionale.

R : «Sia detto con il rispetto che si deve ad un organo come la Corte costituzionale. Ma delle ultime sentenze mi colpisce principalmente il fatto che viene scardinata una consolidata giurisprudenza in merito alle conseguenze del vaccino; che prima di quest’ultima pronuncia la suprema Corte prescriveva dovessero essere tollerabili in caso di imposizione dell’obbligo. Il concetto della tollerabilità delle conseguenze del vaccino è stato di fatto eliminato. È una decisione molto forte e decisamente censurabile. Giudico irragionevole e assai pericolosa l’apertura alla legittimità costituzionale anche degli obblighi vaccinali che possano comportare effetti pregiudizievoli “intollerabili” per chi si sottoponga ai vaccini. La nostra Carta prescrive che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal “rispetto della persona umana” proprio con riferimento ai trattamenti sanitari obbligatori. Elemento che non è stato dalla Corte debitamente valorizzato. È così forte l’incidenza sull’individuo e la sua vita che impone di chiedersi se tutto ciò sia coerente con il principio personalistico di cui all’articolo 2 della Costituzione. E la risposta segue di conseguenza».

D : Per non parlare delle ricadute in materia di lavoro…

R : «Tema esplosivo anche perché unito alla previsione che il non vaccinato non abbia neppure diritto al sostentamento di un assegno alimentare. Cosa quest’ultima prevista anche in presenza di gravissimi procedimenti disciplinari che portano alla sospensione dal lavoro. Decisamente criticabile la motivazione secondo cui il lavoratore non vaccinato possa comunque rendere la sua decisione reversibile adeguandosi alla sottoposizione al trattamento. Il lavoro è l’asse portante della nostra Costituzione repubblicana ed è, soprattutto, l’elemento qualificante della dignità dell’uomo. Come non valutare la portata devastante nella vita dei lavoratori e delle loro famiglie, dall’essere sospesi dal servizio senza compenso alcuno e venendo addirittura esclusa l’erogazione di assegni alimentari volti a garantire un minimo vitale? Colpisce la freddezza del ragionamento sotteso. Difficile non scorgere, dietro tanto rigore, una volontà punitiva».

D : La sanzione di 100 euro comminata alle persone con oltre 50 anni appare nel complesso sopportabile?

R : «Si è voluto introdurre una specifica sanzione per chi si sottrae all’obbligo vaccinale; come a voler stigmatizzare l’illecito commesso e additare la colpevolezza dei non vaccinati. È una misura di forte valenza simbolica che dimostra e rinforza la precisa volontà di punire e additare alla pubblica opinione la colpa di chi non ha adempiuto. Il non vaccinato per scelta deve essere additato; deve avere uno stigma collettivo e quindi deve essere colpito».

D : Per non parlare del coinvolgimento dell’Agenzia delle entrate nel processo sanzionatorio…

R : «Il legislatore, probabilmente consapevole della difficoltà, individua una formulazione di compromesso scrivendo che la sanzione è comminata dal ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate…e quindi finire con tutte le questioni attinenti alla privacy. Come Autorità, sulla base delle competenze a noi assegnate, siamo riusciti a fare introdurre misure di mitigazione a tutela della riservatezza dei dati personali senza fare mai mancare la nostra critica costruttiva all’apparato normativo approvato dal Parlamento».

La questione è ben più grave delle misurate, per quanto pesantissime, parole della Feroni.

Ce lo spiega Olga Milanese, avvocato e giurista :

«…non troviamo pericoloso che la Corte Costituzionale, anziché verificare la conformità delle norme sull’obbligo vaccinale alla Costituzione, si sia invece cimentata in una tortuosa valutazione della conformità di quelle norme alla “scienza del momento” ?

La Consulta ha dismesso le vesti di organo deputato alla tutela della Costituzione per trasformarsi in una “Corte garante della Scienza Suprema”: è questa la definizione che meglio descrive il ruolo e la funzione che si è ritagliata. Compito della Corte era vagliare il rispetto dei diritti umani da parte del legislatore; invece, nella sentenza n.14, la Consulta ha scritto che la sua decisione deve fondarsi su “l’adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili”: questo non soltanto è un errore, è proprio un orrore giuridico. Nelle sentenze sono citati alcuni precedenti della Corte che però erano giunti ad altre conclusioni. È molto grave che la Corte ribadisca che la discrezionalità del legislatore debba “essere esercitata alla luce delle condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte”. La gravità di quest’avallo da parte della Consulta è senza precedenti, e certamente non è degna di un Paese civile e democratico. La Corte ha stravolto il pur chiaro contenuto letterale dell’articolo 32: la nostra Repubblica deve, appunto, tutelare il “diritto” dell’individuo alla salute e l’“interesse” della collettività, non viceversa! Un “interesse”, pubblico o privato che sia, non può mai acquisire una rilevanza tale da sovrastare un diritto, come invece è successo. “Diritto” e “interesse” non sono equiparabili, il primo dovrebbe sempre prevalere, come spiegarono i Padri Costituenti. C’è una gerarchia tra i due riferimenti, come è ben spiegato nella chiosa finale dell’articolo 32, in cui si specifica che “in nessun caso l’obbligo sanitario può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Bisogna che i cittadini conoscano e rispettino la loro Costituzione. Nell’articolo 2 si chiarisce che i diritti inviolabili appartengono all’uomo per nascita e non perché concessi, o negati, da una norma. Tant’è che la Costituzione non si limita a riconoscerli, ma li “garantisce”: se venissero soltanto “riconosciuti”, non sarebbero che un riflesso dei poteri dello Stato. La Corte ha individuato le “prove” della congruità delle decisioni del governo nelle giustificazioni che lo stesso governo ha fornito a sé stesso, cimentandosi in valutazioni politiche che non le sarebbero consentite».

Il combinato disposto che deriva dall’impostazione delle ultime sentenze della Corte Costituzionale, e dal tentativo di dare all’OMS pieni poteri in materia di pandemie, rischia di portarci quanto prima in uno scenario ben peggiore di quello che abbiamo vissuto in questi tre anni.

Leggiamo nella bozza del trattato pandemico in discussione in questi giorni :

Ma allo stesso tempo gli stati aderenti si impegnano a riconoscere «il ruolo centrale dell’Oms, quale autorità di indirizzo e coordinamento del lavoro sanitario internazionale, nella prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie», nonché nel «generare prove scientifiche»

https://lanuovabq.it/.../trattato-pandemico-resta-il-nodo...

Se al prossimo “virus di laboratorio” l’OMS darà indicazioni di vaccinare il pianeta, troverà una sponda già pronta nel nuovo corso della giurisprudenza costituzionale.

Una nota positiva vogliamo lasciarla.

Un giudice ordinario, nell’applicare la legge, anche davanti al giudizio sulla validità dei sieri e dell’obbligo espresso dalla Corte (cosa abnorme ma tant’è), non è tenuto ad adeguarsi alle valutazioni della Corte stessa.

Ed è quel che è successo pochi giorni addietro a Napol :

Su questo fatto il giudice adotta “una pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425” e la motivazione è che “L’inoffensività della condotta discende in particolare dal rilevo che l’ingresso in caserma dell’imputato – soggetto non vaccinato e quindi sprovvisto di green pass – non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di greenpass”

https://www.maurizioblondet.it/la-magistratura-militare.../

Sotto trovate un’intervista video al Prof. Sinagra, farà anche lui luce su questa deriva presa dalla Corte, e lo farà a modo suo, possiamo dire…senza giri di parole.

https://rumble.com/v2abhbe-quattro-chiacchiere-con-il...